Brevetti

Il brevetto è un titolo che conferisce al suo titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un’invenzione che sia nuova, atta ad avere un’applicazione industriale e che implichi  un’attività inventiva. 

Il brevetto attribuisce al suo titolare, in un determinato ambito territoriale, il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e trarne profitto impedendo a terzi di utilizzare, produrre o commercializzare il prodotto o di realizzare un processo oggetto dell’invenzione brevettata, senza il proprio consenso. 

I diritti di attuare l’invenzione possono essere sfruttati direttamente dal titolare di brevetto, oppure tale diritti possono essere ceduti a terzi, quindi essere oggetto di accodi di cessione,  così come di accordi di licenza, o di accordi commerciali di altro tipo.

La Ferraiolo s.r.l. assiste i propri  clienti in un’ampia gamma di servizi volti alla protezione e alla difesa della loro attività brevettuale. Tali servizi spaziano dalla valutazione della brevettabilità di qualunque innovazione o nuova soluzione tecnica, alla stesura di domande di brevetto,  alle fasi di prosecuzione e di esame di una domanda di brevetto.

In particolare, assistiamo la nostra clientela in:

– ricerche di anteriorità in Italia e all’estero;

– ricerche status vita  di diritti brevettuali e reperimento di documenti brevettuali,

– studio e pareri per la valutazione della brevettabilità di un’invenzione o di un ritrovato,

– studio, stesura  e deposito di domande di brevetto in Italia, di Brevetto Europeo (BE), di Brevetto Internazionale (Patent Cooperation Treaty – PCT) o in singoli paesi esteri,

– fase di esame delle domande di brevetto in Italia, di Brevetto Europeo  e in paesi esteri,

– fasi nazionali e regionali di domande internazionali – PCT,

– fasi nazionali di Brevetti Europei,

– monitoraggio della durata e del mantenimento del brevetto, pagamento di tasse di mantenimento  dei diritti brevettuali.

I nostri servizi comprendono inoltre:

– assistenza ai ricercatori nella valutazione delle loro invenzioni e relativa brevettabilità,

– assistenza nel campo di licenze e cessioni di diritti di brevetto,

– assistenza in controversie, contraffazioni e concorrenza sleale.

Dettaglio servizi

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Brevetto italiano

L’Ufficio competente è l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi-UIBM, ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico che si occupa dell’attività amministrativa legata al deposito, registrazione e concessione di titoli brevettuali.

Il brevetto italiano è un diritto di esclusiva valido solo sul territorio italiano.

 

Deposito della domanda e iter di concessione

A partire dal 2008, la collaborazione fra UIBM e EPO-Ufficio Europeo dei Brevetti permette di ottenere per le domande di brevetto d’invenzione che non rivendicano priorità un rapporto di ricerca  con un’opinione preliminare di brevettabilità (Opinione Scritta) senza ulteriori spese in tasse.

Il domandante riceve tale rapporto di ricerca entro 9 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto. 

A 18 mesi dalla data di deposito avviene la pubblicazione della domanda di brevetto.

Entro 21 mesi dal deposito è necessario fornire una risposta alla comunicazione con cui UIBM trasmetteva il rapporto di ricerca.

L’eventuale concessione del brevetto avviene usualmente qualche anno dopo tale risposta a UIBM.

 

Vantaggi del deposito di brevetto in Italia

Dalla data di deposito della domanda in Italia inizia l’anno di priorità ai fini di estensioni all’estero che possono mantenere la data del deposito in Italia. In questo anno di priorità il domandante può eseguire ulteriori esperimenti, prove per la  ottimizzazione della sua invenzione. 

Il rapporto di ricerca inviato da UIBM e redatto da EPO offre al domandante un utile strumento per valutare, sulla base dei documenti anteriori emersi dal rapporto di ricerca, l’opportunità di estendere la domanda di brevetto in paesi esteri.

Mantenimento dei brevetti

La durata dei brevetti per invenzione industriale è di 20 anni dalla data di deposito.

Diritti di mantenimento devono essere regolarmente pagati con cadenza annuale, a partire dal quinto anno dalla domanda di brevetto ed entro l’ultimo giorno utile del mese di deposito (le prime quattro annualità sono incluse nella tassa di deposito, comprese nei costi della domanda stessa). 

Trascorsi i termini di scadenza , il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di una tassa di mora.

Se il pagamento della tassa di mantenimento non viene effettuato entro l’ultimo giorno utile il titolo è dichiarato decaduto.

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BREVETTO EUROPEO

La Convenzione sul Brevetto Europeo-CBE, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di un’unica procedura europea per il rilascio di brevetti.

Il titolare di un Brevetto Europeo, una volta ottenuto il rilascio del brevetto ed espletata la procedura di convalida nazionale nei Paesi designati, ottiene i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto in quegli stessi Paesi.

L’Ufficio preposto alla concessione di Brevetti Europei è l’Ufficio Europeo dei Brevetti-UEB, un’organizzazione intergovernativa nata sulla base della suddetta Convenzione di Monaco con il compito di esaminare e concedere Brevetti Europei.

Esso ha sede a Monaco di Baviera, con un dipartimento a Rijswijk (L’Aja) e uffici a Berlino e Vienna. 

Attualmente gli stati membri della Convenzione sono: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

Grazie ad accordi con l’Ufficio Europeo dei Brevetti, anche i seguenti Stati non facenti parte della Convenzione possono essere richiesti attraverso una domanda di Brevetto Europeo: 

Bosnia-Erzegovina e Montenegro (Stati di estensione) 

Marocco, Moldavia, Tunisia e Cambogia (Stati di validazione).

La procedura di domanda e di rilascio di un Brevetto Europeo è costituita da diverse fasi.

Deposito della domanda e ricerca

La prima fase comprende il deposito della domanda e, da parte di UBE, l’esame delle condizioni formali, la ricerca di anteriorità, la pubblicazione della domanda e del rapporto di ricerca corredato di un’opinione sulla brevettabilità del trovato entro 18 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità, se rivendicata. Il rapporto di ricerca fornisce al domandante le informazioni necessarie per decidere se proseguire o meno l’iter di domanda e, sulla base del rapporto di ricerca, come eventualmente proseguire.

Esame della domanda

Alla prima fase segue la fase di esame vera e propria, svolta da una competente Divisione di Esame. In questa fase, la Divisione di Esame può sollevare contestazioni, obiezioni, notificare osservazioni e chiedere chiarimenti in merito all’invenzione. Il domandante è tenuto a rispondere entro i tempi limite stabiliti da UEB. Durante la procedura d’esame, il campo per il quale inizialmente è stata chiesta la protezione può variare anche di molto, potendo essere necessario intervenire sul testo di domanda sulla base delle obiezioni dell’Esaminatore.

L’esame della domanda può portare al rigetto della domanda o al rilascio del Brevetto Europeo.

Contro il rigetto della domanda è possibile presentare ricorso.

Concessione e validazione

In caso di concessione, entro 3 mesi dalla data della menzione della concessione nel bollettino ufficiale (da considerare come data di concessione), per mantenere in vita il brevetto negli Stati designati, il titolare del brevetto dovrà adempiere alle leggi di ogni singolo Stato (fasi di validazione del Brevetto Europeo). In molti Stati, è necessario provvedere al deposito della traduzione nella relativa lingua ufficiale delle rivendicazioni e/o del testo completo del Brevetto Europeo come concesso; se ciò non avviene entro i termini stabiliti, la domanda di brevetto è considerata abbandonata in quel determinato Stato. 

In base all’Accordo di Londra, entrato in vigore il 1° maggio 2008, alcuni Stati non richiedono più la traduzione del Brevetto Europeo. Al momento l’Italia non ha ancora aderito a tale Accordo.

Opposizione

L’ultima fase è rappresentata dalla procedura di opposizione. Entro 9 mesi dalla data concessione di un Brevetto Europeo, qualsiasi interessato può presentare opposizione nei confronti della concessione definitiva del Brevetto Europeo stesso. L’opposizione viene esaminata dalla Divisione di Opposizione competente e, al termine di tale esame, il brevetto può essere revocato o confermato (anche in forma modificata). Contro la decisione della Divisione di Opposizione può essere presentato appello alla Camera di Appello

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PCT

Il Patent Cooperation Treaty- PCT o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti è un trattato multilaterale gestito dal WIPO (World Intellectual Property Organization), al quale oggi aderiscono 153 Stati Contraenti. 

L’elenco completo degli stati aderenti è disponibile al link http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html).

Il Trattato ha lo scopo di unificare la procedura di deposito di una domanda di brevetto simultaneamente in più paesi membri, evitando il deposito di molteplici domande nazionali/regionali presso gli Uffici competenti di ciascuno di essi.

Il vantaggio del sistema PCT, rispetto ai singoli depositi nazionali, è essenzialmente quello di poter posticipare i tempi per la scelta degli Stati o delle organizzazioni regionali nei quali il domandante è interessato a richiedere la concessione del brevetto, che altrimenti resterebbero fissati in 12 mesi dalla data di deposito della prima domanda, secondo la Convenzione di Parigi. 

A tale proposito, l’ottenimento nella fase internazionale di un Rapporto di Ricerca e la possibilità di richiedere un Esame Preliminare ottenendo il relativo Rapporto di Esame Internazionale Preliminare sono elementi importanti per la valutazione dei requisiti di brevettabilità. Infatti, tali rapporti, pur non essendo vincolanti, possono influenzare il successivo esame di merito che verrà effettuato nei vari Stati una volta avviata la fase nazionale, portando, se positivo, ad una concessione più rapida e meno costosa del brevetto.

La procedura per l’ottenimento di un brevetto attraverso il sistema PCT è divisa in due fasi:

. una prima fase internazionale unificata, gestita da WIPO;

. una successiva fase nazionale per ciascuno Stato membro del trattato di cooperazione in cui il domandante intende ottenere la concessione del brevetto, la quale è governata dalle norme nazionali di ciascuno Stato.

Fase internazionale:

Prevede:

  1. Deposito di una domanda internazionale presso l’Ufficio Ricevente rappresentato da un ufficio nazionale, un ufficio regionale o direttamente al WIPO. Per un domandante italiano l’Ufficio Ricevente può essere  l’Ufficio Italiano Brevetto e Marchi-UIBM 
  2. Emissione da parte dell’Autorità di Ricerca Internazionale-ISA di un Rapporto di Ricerca Internazionale e di un’Opinione Scritta in cui è espresso un primo parere preliminare sui requisiti di brevettabilità. Tale parere preliminare non è vincolante per il prosieguo della procedura, ma da esso il domandante può ricavare una prima valutazione sulla possibilità di ottenere la concessione del brevetto, con inoltre la possibilità di modificare le rivendicazioni della domanda di brevetto sulla base dei documenti anteriori citati nel Rapporto di Ricerca Internazionale.
  3. Facoltativamente, nella fase internazionale ed entro una scadenza di 22 mesi dalla data di deposito, il domandante può richiedere lo svolgimento dell’esame preliminare della domanda, il quale termina entro il 28esimo mese.

La fine della fase internazionale è fissata a 30 mesi dal deposito della domanda internazionale, o dalla data di priorità.

Entro tale scadenza dovrà essere obbligatoriamente avviato l’ingresso nelle fasi nazionali degli stati interessati o presso le organizzazioni regionali. Per le organizzazioni regionali tale scadenza è fissata in 31 mesi. 

Il mancato ingresso nella fase nazionale o nelle fasi presso le organizzazioni regionali, entro la scadenza di tempo prescritta e con le modalità previste dalla legislazione dello Stato designato, comporta la cessazione dei diritti della domanda per lo Stato in questione.

 

Fase nazionale

Tale fase si svolge direttamente presso gli uffici per la proprietà industriale degli Stati o presso le organizzazioni regionali designate e scelte. 

In tale fase, il domandante deve depositare in ciascun paese una richiesta, provvedere al pagamento delle tasse prescritte, fornire le traduzioni richieste dai singoli Stati contraenti (o Organizzazioni Regionali) e ogni altra documentazione richiesta dalla legislazione nazionale di quello stato. 

Dove ciò è previsto, la domanda di brevetto dovrà poi sostenere l’eventuale esame di  merito nei singoli Stati (o Organizzazioni Regionali. 

Al termine delle fasi nazionali, nei singoli Stati confermati (o Organizzazioni Regionali), il  brevetto potrà essere concesso o negato.

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